Trasferimento della sede di una società all'interno dell'Unione europea
Massimo Calderan
July 2009
La Rivista, 100/2009, n. 7/8, 41
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La libertà di stabilimento garantita dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE è fondamentale per la creazione di un mercato comune. Fruiscono di questa garanzia le persone fisiche cittadine di uno Stato membro dell’Unione europea come anche le persone giuridiche, ovvero società, filiali o succursali che sono costituite e registrate in uno Stato membro, vi hanno la loro amministrazione centrale o il centro di attività principale. Devono essere trattati alla stregua delle persone dello Stato membro che li “ospita”. (...)