L'azione revocatoria per dolo nel diritto svizzero
In base alla Legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) certi atti compiuti da
una società prima del fallimento sono revocabili. Lo scopo è di assoggettare al fallimento beni
che sono stati sottratti alla società senza una contropartita equa. Sono revocabili (1) le donazioni,
le disposizioni a titolo gratuito e le prestazioni, per le quali la società ha accettato un corrispettivo
non proporzionato, nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento; (2) la prestazione di garanzie per obblighi già esistenti, ma per i quali la società poi fallita all’origine non si era obbligata
a prestare garanzia, il pagamento di debiti pecuniari non con denaro e il pagamento di debiti non
scaduti, da parte di una società in stato di insolvenza nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, sempre che chi ha profittato dell’atto non provi di non essere stato a conoscenza né di
aver dovuto conoscere l’insolvenza della società poi fallita; e (3) tutti gli atti che la società fallita
ha compiuto nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. (...)