La registrazione scritta delle decisioni del CDA
Il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) obbliga il consiglio di amministrazione delle società anonime (SA) a registrare le proprie decisioni per iscritto, sia in un verbale, sia in una decisione scritta.
L’obbligo del CdA di registrare le proprie deliberazioni è codificato di cui all’articolo 713 capoverso 3 CO: “Sulle discussioni e decisioni
è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario”. Questa disposizione comporta dei requisiti sia a livello di forma che
di contenuto. Evidentemente, laddove il CdA è composto da un unico membro, questa disposizione non si applica (sebbene anche l’unico
amministratore registri le proprie deliberazioni in forma scritta, per gli argomenti di responsabilità esposti sotto).