La procedura civile e il sistema giudiziario svizzero - 1a parte
Nel 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). In precedenza, ogni Cantone applicava il proprio codice. Questo comportava l’applicazione di leggi, procedure e prassi molto diverse nei vari Cantoni e, di conseguenza, ostacolava anche la libera scelta dell’avvocato e la libera circolazione degli avvocati. L’unificazione del diritto processuale civile a livello federale è avvenuta per sviluppare una giurisprudenza più omogenea, migliorare la certezza del diritto e l’efficienza, la durata, i costi e la trasparenza delle procedure. La competenza territoriale e il procedimento sono regolati a livello federale, mentre i Cantoni continuano a regolare in gran parte l’organizzazione giudiziaria e la competenza per materia dei tribunali e delle autorità di conciliazione. In riferimento all’impugnazione dei provvedimenti, il CPC, però, definisce il valore del contenzioso e la cognizione dei tribunali superiori. Dopo cinque anni si può costatare che alcune differenze tra i vari Cantoni permangono, anche perché le autorità giudiziarie nell’interpretazione del CPC e laddove lo stesso CPC concede loro una certa autonomia nel gestire le procedure, spesso fanno riferimento alla prassi cantonale precedente l’entrata in vigore del CPC. Differenze che, però, anche con l’aiuto del Tribunale Federale, vanno scemando.