Contratti di assicurazione vita: l'Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione dei capitali percepiti in caso di morte
La novella legislativa ha limitato la non imponibilità ai capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.
Con circolare n. 8/E del 1° aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica in questione si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche qualora l’evento morte si sia verificato anteriormente a tale data. Ha così distinto il regime di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita in base alle seguenti tipologie negoziali:
- In caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte“, vale a dire quelle di “puro rischio”, i cui premi coprono interamente il rischio demografico, si applica il regime di esenzione totale da IRPEF delle somme percepite dai beneficiari;
- In caso di polizze di tipo “miste“, caratterizzate anche da una componente finanziaria, ai fini impositivi occorrerà distinguere il capitale erogato a copertura del rischio demografico (che beneficia del regime di esenzione) dalla restante prestazione che è imponibile in capo ai beneficiari. Quest’ultima componente ricade tra i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, per le suddette polizze vita “miste”, l’ammontare della prestazione imponibile deve corrispondere alla differenza tra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. Qualora le pattuizioni contrattuali stabiliscano un termine specifico per l’erogazionedella prestazione, il valore di riscatto è quello determinato a tale data. In mancanza, si farà riferimento alla data del decesso.
Laddove il valore di riscatto così determinato sia superiore a quello effettivamente percepito dai beneficiari a seguitodell’evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza tra l’importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla componente finanziaria.
Nei casi in cui, invece, non sia possibile determinare il valore di riscatto, si dovrà assumere la riserva matematica rilevata alla data del decesso, la quale fornisce una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.
Ai fini impositivi, la componente finanziaria tassabile è assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/1973, come qui di seguito indicato:
- rendimento maturato fino al 31.12.2011: 12,5%;
- rendimento maturato dal 01.01.2012 fino al 30.06.2014: 20%;
- rendimento maturato dal 01.07.2014: 26%.
Dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31, DPR 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Con riferimento al trattamento fiscale da applicare alle polizze assicurative sulla vita collegate a un titolo strutturato (es. costituito da una componente obbligazionaria e una componente derivata), che potrebbero prevedere l’erogazione di un capitale a scadenza e l’erogazione di prestazioni ricorrenti, si chiarisce che queste ultime sono tassabili qualora, alle scadenze prestabilite, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. Le prestazioni ricorrenti assumono rilevanza ai fini impositivi se alla scadenza contrattuale o al momento dell’eventuale riscatto anticipato l’ammontare al lordo del capitale minimo garantito eventuale ecceda i premi versati.
Nei casi in cui la polizza non offra alcuna garanzia di restituzione del capitale investito e ciò non possa essere determinato con certezza prima della scadenza del contratto, le prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale non sono imponibili, in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sopra citata. Tale prelievo si applicherà sull’eventuale reddito conseguito al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.
Per le polizze in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato, è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto attribuendolo proporzionalmente all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile la prestazione e i premi riferiti al rischio demografico.
Per esempio, a fronte di un premio unico di 1000, viene corrisposta una prestazione complessiva di 2500 così ripartiti:
- 500 quali prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate all’assicurato nel corso del contratto;
- 2000 all’atto del decesso (di cui 1400 a copertura del rischio demografico e 600 per la componente finanziaria).
In tal caso il reddito complessivo della polizza è pari alla differenza tra la prestazione erogata complessivamente (2500) e i premi pagati dal sottoscrittore (1000). L’incidenza del reddito complessivo sulla prestazione erogata sarà quindi pari a 1500/2500 e il reddito sarà ripartito nel modo seguente:
- reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza della quota della prestazione da attribuire al rendimento dell’investimento finanziario: 1500/2500 x (500 + 600) = 660
- reddito esente da imposta in misura pari alla quota della prestazione da attribuire alla copertura del rischio demografico: 1500/2500 x 1400 = 840.
Una volta decurtata la quota del rendimento complessivo della polizza riferibile alla copertura del rischio demografico, l’imposta sostitutiva colpirà le prestazioni periodiche riferibili al rendimento finanziario della polizza.